Negli ultimi tempi sono state diffuse tantissime informazioni del tutto o parzialmente inesatte in relazione all’obbligo di aggiornamento delle carte di soggiorno. Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
1. Cos’è la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE?
È un titolo di soggiorno rilasciato ai familiari di cittadini italiani o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea. Secondo gli articoli 2 e 3 del d.lgs. 30/2007, si considerano familiari:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera B);
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera B).
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito nei punti precedenti, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 30/2007, i familiari di cui sopra hanno diritto a ottenere, trascorsi 3 mesi dal loro ingresso in Italia, una carta di soggiorno della durata di 5 anni. Per ottenerla sono necessari i seguenti documenti:
- 4 fototessere;
- Una marca da bollo da 16 euro;
- Un bollettino postale da € 30,46;
- Copia del passaporto o documento equivalente, in corso di validità;
- un documento rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
- attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;
- documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 17 del d.Lgs 30/2007, il cittadino straniero che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente. In questi casi veniva rilasciata fino a poco tempo fa una carta di soggiorno di durata illimitata, mentre, oggi, viene rilasciato un titolo della durata di 10 anni, rinnovabile.
La richiesta di carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere
del periodo di validità della carta di soggiorno di cui all’articolo 10 ed è rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno.
2. È obbligatorio l’aggiornamento della carta di soggiorno?
Sì, a seguito dell’entrate in vigore del Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Secondo il Regolamento, ogni permesso di soggiorno deve avere una durata massimo di 10 anni. Pertanto, tutte le carte di soggiorno indeterminate devono ora essere sostituite da un titolo plastificato, recante una data di scadenza.
3. Quando scade l’obbligo di aggiornamento?
Secondo l’art. 8 paragrafo 2 del Regolamento UE 2019/1157, le carte di soggiorno indeterminate dovranno obbligatoriamente essere aggiornate entro il 3 agosto 2023. Scaduto tale termine perderanno il loro valore.
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