L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare prot. n. 2066 del 21 marzo 2023, ha evidenziato i criteri necessari per certificare la capacità economica del datore di lavoro e la congruità del numero delle richieste. Vediamo di cosa si tratta.
Come certificare la capacità economica del datore di lavoro?
In caso di presentazione di una sola istanza, la soglia minima è pari a € 30.000,00 di reddito imponibile o di fatturato, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui; limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Per gli altri comparti lavorativi il reddito imponibile, in caso di persona fisica/impresa individuale o il fatturato, in caso enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui. In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Istanze plurime
Nel caso di istanze plurime, l’Ispettorato prevede un giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze”, fornendo altresì criteri specifici e dettagliati per specifiche casistiche e settori. I criteri per procedere a tale valutazione non sono chiari. L’Ispettorato si limita a richiamarne alcuni: capacità patrimoniale, equilibrio economico– finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa.
Il decreto del 25 marzo scorso ha aggiunto la Costa d’Avorio, il Gambia, La Georgia e la Nigeria alla lista pre-esistente. La procedura paesi sicuri non si applica alle domande presentate dai cittadini provenienti da questi paesi prima dell’entrata in vigore del decreto, prevista per il 09 aprile 2023.
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