Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 17 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2023, il governo ha aggiornato la lista dei Paesi sicuri. Vediamo quali sono e cosa comporta.
Che cosa si intende per paese d’origine sicuro?
È considerato paese d’origine sicuro uno stato, non appartenente all’Unione europea, in cui, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge al suo interno e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone e avviene con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia.
Quali sono i paesi d’origine sicuri?
Sono considerati paesi d’origine sicuri Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.
Il decreto del 25 marzo scorso ha aggiunto la Costa d’Avorio, il Gambia, La Georgia e la Nigeria alla lista pre-esistente. La procedura paesi sicuri non si applica alle domande presentate dai cittadini provenienti da questi paesi prima dell’entrata in vigore del decreto, prevista per il 09 aprile 2023.
Cosa comporta provenire da un paese d’origine sicuro?
La provenienza di un richiedente asilo da un paese d’origine sicuro comporta la trattazione della domanda con procedura accelerata, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 25/2008. La questura invia senza ritardo e con priorità la documentazione alla Commissione territoriale, che provvede entro sette giorni all’audizione del ricorrente e decide entro i successivi due giorni.
Ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 25/2008, la domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero proveniente da un paese d’origine sicuro viene respinta automaticamente, a meno che il richiedente non dimostri l’esistenza di gravi motivi per ritenerlo non sicuro in relazione alla propria situazione particolare.
Esiste in altre parole, una presunzione legale relativa di sicurezza del paese, che comporta l’inversione dell’onere della prova e può essere superata soltanto attraverso la dimostrazione dell’esistenza di gravi motivi soggettivi che non permettano il rimpatrio del richiedente.
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