È possibile lavorare in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, se si possiede la sola ricevuta? Vediamolo insieme.
Quando viene rilasciata la ricevuta?
La ricevuta viene rilasciata dalla questura in ogni caso di richiesta di rilascio, rinnovo o conversione di un permesso di soggiorno. Ai sensi dell’art. 9 c. 7 del decreto attuativo del testo unico immigrazione (d.p.r. 394/1999), l’addetto alla ricezione della pratica, esaminati i documenti esibiti, e accertata l’identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell’interno, munita di fotografia dell’interessato e del timbro datario dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta.
Che valore ha la ricevuta?
Il Ministero dell’Interno, con le direttive del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007 ha de tempo chiarito che la ricevuta ha, di fatto, lo stesso valore di un permesso di soggiorno temporaneo, poiché permette al titolare di soggiornare legalmente sul territorio italiano e di esercitare tutti i diritti legati al soggiorno regolare, quale ad esempio il diritto l’assistenza sanitaria. Secondo l’art. 2 c. 2 d.lgs. 286/1998, infatti, lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano.
È possibile lavorare con la ricevuta?
Secondo l’art. 5, comma 9-bis del d.lgs. 286/1998, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
Se, al termine dell’istruttoria, la questura decide di rigettare l’istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero diventa irregolare e cessa la possibilità di svolgere attività lavorativa.
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