MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

Il d.p.r. 4 ottobre 2022, n. 191 ha apportato interessanti modifiche alla normativa a tutela dei minori stranieri non accompaganti. Vediamo di cosa si tratta. 

Cosa si intende per minori stranieri non accompagnati?

Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovi per qualsiasi causa nel territorio  dello  Stato  o  che  sia altrimenti  sottoposto  alla   giurisdizione   italiana,   privo   di assistenza e di rappresentanza da  parte  dei  genitori  o  di  altri adulti legalmente responsabili in  base  alle  leggi  vigenti nell’ordinamento italiano.

Cosa prevede il nuovo regolamento?

Il nuovo regolamento ha modificato alcune disposizioni del d.p.r. 394 del 1999 (regolamento attuativo del testo unico immigrazione), aggiornandone il testo ormai datato e introducendo alcune importanti novità. 

In primo luogo, ha ribadito il concetto per cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel valutare l’esistenza dei requisiti per l’emissione del parere di propria competenza ai fini della conversione del permesso di soggiorno da minore età, deve effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell’avvio di un percorso di integrazione. 

Il  permesso  di  soggiorno  per   richiesta   asilo rilasciato  al   minore   straniero   non   accompagnato  può essere convertito, ai sensi dell’articolo 32, commi 1  e  1-bis  del testo unico, in caso  di  diniego  della  protezione  internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.  In tale ipotesi,  la richiesta è presentata  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione  internazionale, entro trenta giorni dalla notifica del  decreto  non  impugnabile  con  cui l’autorità  giudiziaria  ha negato  la  sospensione  del  provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso .

Il regolamento da poco introdotto dispone poi la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in caso di decreto di affidamento ai servizi sociali emesso dal  tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno non potrà superare la durata fissata dall’autorità giudiziaria nel decreto e comunque scadrà al compimento del ventunesimo anno di età. 

Infine, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per minore età o motivi familiari possono svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata al lavoro.

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