Il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è previsto all’art. 5 della l. 91 del 5 febbraio 1992 ed è un diritto riconosciuto ai coniugi di cittadini italiani a meno che non siano legalmente separati o divorziati e che non siano un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Indice
- Quali sono i requisiti principali?
- Lo straniero che ha costituito un’unione civile con un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza?
- È necessario che i coniugi abbiano la medesima residenza?
- Qual’è la documentazione necessaria per poter presentare la domanda di cittadinanza?
- Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza?
- È possibile ottenere un permesso di soggiorno se si è conviventi di fatto con un cittadino UE?
- Qual’è l’ultimo step in caso di esito favorevole?
- Qualche curiosità in più
- Perché rivolgersi a un avvocato esperto di Immigrazione a Bologna?
1. Quali sono i requisiti principali?
Innanzitutto, il coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la cittadinanza quando sono passati due anni di residenza legale, continuativa ed ininterrotta in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se egli risiede all’estero. In presenza di figli nati o adottati dai coniugi, invece, tali termini sono ridotti della metà. Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, l’atto deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Infine, la concessione della cittadinanza è subordinata al possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al livello B1 e all’assenza di condanne penali e di pericolosità sociale. Nel caso in cui, invece, il richiedente abbia subito una sentenza penale di condanna o sia sottoposto a un procedimento penale, la Prefettura può decidere di non concedere la cittadinanza. In tali circostanze, rivolgersi a un avvocato specializzato è fondamentale per affrontare e superare eventuali ostacoli nel procedimento.
2. Lo straniero che ha costituito un’unione civile con un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza?
Certamente. Del resto, gli stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano di residenza hanno diritto ad ottenere la cittadinanza italiana. I requisiti e i documenti richiesti sono i medesimi sia nel caso di unione civile che di matrimonio.

3. È necessario che i coniugi abbiano la medesima residenza?
I coniugi possono avere due diverse residenze, ma la Prefettura può ritenere tale scelta come indice di una avvenuta separazione. Pertanto, si consiglia di motivare adeguatamente le ragioni sottese a tale necessità (es. luogo di lavoro) e di produrre idonea documentazione a sostegno.
4. Qual’è la documentazione necessaria per poter presentare la domanda di cittadinanza?
La domanda di cittadinanza si presenta online sul portale del Ministero dell’Interno a condizione che vi siano tutti i documenti richiesti:
- Certificato di matrimonio (o di unione civile) tradotto e legalizzato dall’Ambasciata/Consolato del paese di origine oppure copia dell’atto integrale di matrimonio rilasciata dal Comune italiano se il certificato è stato trascritto o se il matrimonio è stato celebrato in Italia.
- Documento di riconoscimento
- Codice fiscale
- Certificato di nascita tradotto e legalizzato/apostillato
- Certificato penale del paese di origine tradotto e legalizzato/apostillato
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana, livello B1
- Pagamento di 250€ di contributo unificato e di 16€ di marca da bollo.
Importante ricordare che la validità dei certificati penali emessi dai paesi stranieri è di 6 mesi. Questi sono i principali documenti richiesti; tuttavia, ai fini della compilazione della domanda potrebbero essere necessari ulteriori documenti. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un professionista per un’assistenza adeguata.
5. Quanto tempo ci vuole per ottenere la cittadinanza?
Alla presentazione della domanda la Prefettura competente controllerà la presenza dei requisiti predefiniti (matrimonio/unione civile in essere, residenza legale ed ininterrotta, conoscenza della lingua italiana), mentre la Questura acquisirà le informazioni riguardanti la presenza o meno di condanne penali.
Se vi dovessero essere dei problemi con la documentazione, la pubblica amministrazione invierà un preavviso di rigetto e il richiedente avrà 10 giorni per presentare osservazioni e/o integrazioni rispetto ai problemi riscontrati.
6. È possibile ottenere un permesso di soggiorno se si è conviventi di fatto con un cittadino UE?
I tempi previsti per le domande presentate dopo il 21 dicembre 2020 sono di 3 anni dalla data di invio. In realtà, la legge parla di 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi. Prima di tale data il termine era di 4 anni. Spesso però ci vuole molto più tempo. In tal caso si può pensare di inviare un’istanza di sollecito o di presentare ricorso avverso il silenzio per velocizzare la procedura.
7. Qual’è l’ultimo step in caso di esito favorevole?
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza il richiedente deve prestare il giuramento presso il Comune.
8. Qualche curiosità in più
- Se il matrimonio è stato celebrato prima del 27 aprile 1983, lo straniero che ha sposato un cittadino italiano acquisisce automaticamente la cittadinanza a far data dal matrimonio sulla base della l. 555/1912 all’epoca vigente. In realtà, la legge citata prevedeva tale possibilità solamente per le donne, ma a seguito di numerose pronunce costituzionalmente orientate dei tribunali la si è ammessa anche per gli uomini.
- Se si è sposati con un cittadino italiano iscritto all’A.I.R.E., poiché si vive all’estero si può richiedere la cittadinanza italiana presso l’Ambasciata/Consolato italiano nel paese di residenza (i moduli sono presenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri). Inoltre, se il trasferimento all’estero avviene quando la domanda è stata già presentata, quest’ultima rimane valida se si seguono le procedure indicate dal Ministero.
9. Perché rivolgersi a un avvocato esperto di immigrazione a Bologna?
Se il comune, come già successo più volte, dovesse opporsi all’iscrizione ai registri anagrafici nonostante l’esibizione dell’accordo di convivenza e l’ufficio immigrazione non dovesse rilasciare per questo motivo il permesso di soggiorno, è necessario attivare un procedimento giudiziario.
Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la richiesta di cittadinanza e tutto ciò che ne consegue.
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