Decreto Flussi 2025, le novità in tema di PEC e firma digitale: ecco cosa cambia

Il nuovo decreto-legge prevede un maggiore uso della telematica e la digitalizzazione di alcuni step allo scopo di accelerare, semplificare e assicurare maggiori garanzie durante la procedura flussi. Vediamo insieme di cosa si tratta.

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1. Nuovo decreto immigrazione (145/2024): le novità in tema di digitalizzazione

Con l’articolo 1 del Decreto 145/2024 sono state inserite delle modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) (TUI) volte a telematizzare e digitalizzare diversi passaggi dell’iter amministrativo per la richiesta flussi. Ulteriori dettagli possono essere trovati nella circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024.

La prima novità consiste nell’obbligo per il datore di lavoro di dotarsi di un domicilio digitale, ossia un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In base alla natura del datore di lavoro, la PEC va registrata in uno degli Indici nazionali previsti dagli artt. 6-bis e 6-quater del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005). Utenti privati e persone giuridiche non soggette all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese (p.es. liberi professionisti) dovranno registrare la propria PEC nella banca dati INAD, mentre le imprese con tale obbligo (incluse le ditte individuali) dovranno registrare l’indirizzo PEC nella banca dati INI-PEC.

La PEC sarà il punto di riferimento per tutte le comunicazioni scambiate con lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) durante l’intero iter (art. 1 comma 4). 

L’indirizzo PEC è inoltre un prerequisito essenziale per poter accedere alla precompilazione del modello di domanda di richiesta flussi. Una volta effettuato l’accesso al Portale Servizi Ali con il proprio SPID o CIE, il richiedente dovrà scegliere il tipo di domanda da presentare (p.es. lavoro stagionale) nella sezione Sportello Unico Immigrazione > Compila Domanda. In seguito, dovrà inserire il proprio codice fiscale (automaticamente recuperato da SPID/CIE per gli utenti privati) ed il sistema invierà all’indirizzo PEC collegato un codice di attivazione domanda che permetterà poi di procedere con le fasi successive, a mo’ di autenticazione a due fattori.

Altra novità riguarda la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il lavoratore straniero e il datore di lavoro. Le modifiche attuate prevedono che questo non dovrà più essere sottoscritto presso il SUI di competenza, ma dovrà essere spedito in via telematica al SUI una volta sottoscritto dalle parti, e comunque entro i primi 8 giorni solari dall’ingresso del lavoratore straniero in territorio italiano. Inoltre, il datore di lavoro dovrà ora apporre la propria firma digitale (“o altro tipo di firma elettronica qualificata”) sulla copia informatica del contratto già firmata dal lavoratore in forma autografa.

Si evidenzia anche che l’INPS dovrà essere notificato dell’avvenuta sottoscrizione per poter procedere con l’iscrizione del lavoratore nella piattaforma SIISL.

2. PEC e firma digitale: cosa sono e dove richiederle

Introdotta con il DPR 11 febbraio 2005, n. 68, la Posta Elettronica Certificata è una casella di posta elettronica con la quale si intercambiano messaggi simili ad e-mail aventi valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, se lo scambio avviene tra due indirizzi certificati. Grazie al sistema di crittografia adottato, la PEC garantisce infatti l’autenticità del mittente, l’integrità e l’inalterabilità del contenuto dei messaggi inviati e ricevuti, oltre alla privatezza e alla ricevuta dell’avvenuta trasmissione. La PEC è obbligatoria per aziende, professionisti ed enti pubblici, e viene rilasciata dai gestori autorizzati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) per una quota periodica che varia in base al provider scelto e ai servizi offerti. 

Regolamentata dall’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale, la firma digitale “integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere”, inclusa la firma in forma autografa del soggetto interessato. Si tratta di un meccanismo di crittografia a doppia chiave che permette di associare la firma apposta digitalmente ad un unico possessore di certificato qualificato rilasciato da ente accreditato. Questo certificato permette quindi di confermare l’identità del firmatario, oltre a garantire l’integrità e l’inalterabilità del documento dopo la sottoscrizione. Come per la PEC, tale certificato qualificato va acquistato presso uno dei certificatori accreditati, ed è soggetto a scadenza e possibile rinnovo.

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