Alcuni Tribunali amministrativi regionali italiani hanno finalmente emesso alcuni provvedimenti a favore della possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale in lavoro subordinato. Vediamo il contenuto di una di tali sentenze.
Indice
1. La protezione speciale dopo il decreto Cutro
Il d.l. 20/2023, cosiddetto “decreto Cutro”, ha profondamente modificato la protezione speciale. La novella ha agito direttamente sull’art. 19 del testo unico immigrazione, eliminando il terzo e quarto periodo. Le norme cancellate prevedevano espressamente la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale in caso di legami familiari sul territorio italiano o in caso di comprovato raggiungimento di un buon livello di integrazione. Oggi, dopo le citate modifiche, è rimasta soltanto la previsione che collega il riconoscimento della protezione speciale al rispetto di obblighi di carattere costituzionale e internazionale dello Stato italiano.
Qui una nostra guida sulle modifiche della protezione speciale da parte del decreto Cutro.
2. La limitazione delle ipotesi di conversione da parte del decreto Cutro
Il d.l. 20/2023 ha modificato l’articolo 6, comma 1-bis del testo unico immigrazione eliminando le lettere b) e h-bis), che permettevano la conversione in lavoro dei permessi per protezione speciale e cure mediche. I permessi per protezione speciale rilasciati a partire dall’entrata in vigore del d.l. Cutro, avvenuta il 6 maggio 2023, non possono dunque più essere convertiti in lavoro.
3. La norma oggetto di incertezza
Nonostante l’abrogazione della possibilità di convertire in lavoro subordinato i permessi per protezione speciale, il d.l.20/2023 ha previsto una speciale deroga. Secondo l’art. 7 c. 3, infatti, i titoli già rilasciati ai sensi dell’articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del testo unico immigrazione, in corso di validità, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. Fin da subito non è stato chiaro se questa previsione ammettesse o meno la possibilità di convertire i permessi per protezione speciale rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto Cutro. Mentre molti interpreti propendevano per una risposta affermativa, il Ministero dell’interno decideva di adottare un’interpretazione restrittiva. Con la circolare n. 50432 del 1 giugno 2023, infatti, è stato intimato alle Questure di rigettare qualunque istanza di conversione presentata dopo il 4 maggio scorso.
Di fronte a tale incertezza, molti stranieri hanno comunque richiesto la conversione e, a fronte di risposte negative, hanno fatto ricorso in Tribunale.
4. È oggi possibile convertire in lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale?
Sì, secondo recenti decisioni dei Tribunali amministrativi italiani, tra cui la n. 914 del 28 dicembre 2023 del Tar Marche. L’organo giurisdizionale ha infatti deciso di propendere per l’interpretazione più favorevole, ammettendo la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti o richiesti prima della legge 50/2023 di conversione del d.l. 20/2023.
Secondo il Tar, l’art. 7 c. 3 d.l. 20/2023 “consente che i detti permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023 (Tar Campania Napoli ord.7 dicembre 2013 n. 3288). Detti principi sono applicabili anche al permesso per protezione speciale rilasciato ex art. 32 comma 3 del D.lgs n. 25 del 2008”.
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