Con una nuova circolare dell’11 maggio 2023, il Ministero dell’Interno è intervenuto ancora una volta in tema di sanatoria. Vediamo in che modo.
Cos’è la sanatoria del 2020?
Si tratta di una procedura di regolarizzazione ed emersione prevista dall’art. 103 c. 1 d.l. 34/2020 in via d’urgenza.
La norma prevedeva la possibilità di richiedere la sanatoria della posizione di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, tramite la conclusione di un contratto di lavoro subordinato all’interno dei seguenti settori produttivi: agricoltura, lavoro domestico (colf) e lavoro di assistenza e cura alla persona (badanti).
La richiesta doveva essere presentata dal datore di lavoro alla Prefettura competente. Quest’ultima poi, ottenuti pareri positivi da questura e Ispettorato del lavoro, avrebbe dovuto convocare il datore di lavoro e il dipendente per la stipula del contratto di soggiorno. A questo punto, lo straniero avrebbe potuto richiedere il tanto agognato permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Ad oggi, secondo gli ultimi dati disponibili (Campagna Ero Straniero, maggio 2023) sono state evase meno del 50% delle richieste.
Cosa prevede la circolare dell’11 maggio 2023?
Il documento prevede il superamento dell’attuale paralisi delle procedure, aggirando il ritardo nel rilascio dei pareri da parte della questura e dell’Ispettorato del lavoro.
In primo luogo, la circolare richiama le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 3578/2022 e 3645/2022, che hanno ravvisato in 180 giorni il termine massimo per la conclusione di sanatoria.
Molte delle pratiche inevase hanno superato tale termine perché gli organi consultivi non hanno ancora reso i pareri richiesti dall’art. 103 c. 15 d.l. 34/2020.
A questo proposito, la Circolare richiama l’art. 16 della legge sul procedimento amministrativo (l. 141/1990), a norma del quale i pareri obbligatori devono essere emessi entro massimo 20 giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso tale termine decorra senza alcuna risposta, è possibile passare oltre e concludere il procedimento.
Alla luce di questo compendio normativo, il Ministero ha dunque ordinato alle Prefetture di procedere alla convocazione dei richiedenti per la stipula del contratto di soggiorno anche in assenza del citato parere.
La circolare conclude poi affermando che, nel caso in cui, terminato il procedimento, emergano elementi negativi a seguito dell’istruttoria della questura e dell’Ispettorato del lavoro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro può essere revocato in autotutela, “previa attenta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e quelli privati in ragione delle posizioni nelle more consolidatesi in capo ai singoli beneficiari e dunque del loro legittimo affidamento”.
A partire dallo scorso 15 maggio sono state dunque attivati gli interventi tecnici sul sistema per l’automatico avanzamento delle parti alla fase di convocazione presso lo Sportello unico immigrazione.
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