PROTEZIONE SPECIALE: COME È STATA MODIFICATA DALLA NUOVA RIFORMA

Il d.l. 20/2023 ha profondamente modificato la protezione speciale. Vediamo come.

La protezione speciale prima della riforma del 10 marzo 2023

Secondo l’art. 19 c. 1 e 1.1 del testo unico immigrazione, come formulato prima della recente riforma, la protezione speciale era riconosciuta al cittadino che rischiasse di essere espulso o respinto verso  uno  Stato  in  cui  potesse essere  oggetto  di persecuzione  per  motivi  di  razza,  di  sesso,  di  orientamento sessuale, di identità  di genere, di lingua,  di  cittadinanza,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o  sociali, ovvero verso un  altro  Stato  nel quale non fosse protetto dalla persecuzione. Inoltre, veniva riconosciuta la protezione speciale allo straniero che rischiasse di subire, nel proprio paese d’origine, forme di tortura o trattamenti inumani o degradanti,  o  qualora  il rimpatrio violasse obblighi di natura internazionale. Nella  valutazione  di tali motivi doveva essere valutata anche l’esistenza, in  tale  Stato,  di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Infine, la protezione speciale era riconosciuta a favore del cittadino straniero che dimostrasse l’esistenza di fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, del  suo effettivo  inserimento  sociale  in  Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Il concetto di vita privata e familiare era interpretato in maniera estensiva, facendo riferimento all’art. 8 della CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU. Veniva dunque considerato, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il livello di integrazione raggiunto in Italia, individuato tramite indici quali il possesso di un contratto di lavoro e il grado di conoscenza della lingua italiana. 

Come è stata riformata la protezione speciale?

Il d.l. 20/2023, entrato in vigore dall’11 marzo 2023 ha eliminato la possibilità di richiedere la protezione speciale in presenza di legami familiari sul territorio italiano e in caso di un buon livello di integrazione raggiunto. 

È ancora possibile, tuttavia, richiedere la protezione speciale in caso di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti o in caso in cui il rimpatrio sia contrario a obblighi di diritto internazionale.

Vuoi rimanere aggiornato ?

Scopri il nostro gruppo di discussione su Telegram

Quali domande ricadono sotto la nuova disciplina?

La nuova disciplina sulla protezione speciale si applica alle domande presentate a partire dall’11 marzo 2023. Non si applica, tuttavia, alle domande presentate a partire da tale data, qualora l’appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione speciale fosse già stato fissato in precedenza. 

I permessi ottenuti a seguito della “vecchia” protezione speciale possono essere rinnovati?

I permessi di soggiorno già  rilasciati  possono essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione  del  titolo di soggiorno in motivi di lavoro  se  ne  ricorrono  i  requisiti  di legge.

Rivolgiti a noi di Integra per la tua richiesta flussi

Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la domanda di protezione speciale. Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Miramonte n. 9.

Contattaci subito.

HAI QUALCHE DUBBIO?

Non esitare!

Lascia un commento