Il d.l. 20/2023 ha profondamente modificato la protezione speciale. Vediamo come.
La protezione speciale prima della riforma del 10 marzo 2023
Secondo l’art. 19 c. 1 e 1.1 del testo unico immigrazione, come formulato prima della recente riforma, la protezione speciale era riconosciuta al cittadino che rischiasse di essere espulso o respinto verso uno Stato in cui potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero verso un altro Stato nel quale non fosse protetto dalla persecuzione. Inoltre, veniva riconosciuta la protezione speciale allo straniero che rischiasse di subire, nel proprio paese d’origine, forme di tortura o trattamenti inumani o degradanti, o qualora il rimpatrio violasse obblighi di natura internazionale. Nella valutazione di tali motivi doveva essere valutata anche l’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Infine, la protezione speciale era riconosciuta a favore del cittadino straniero che dimostrasse l’esistenza di fondati motivi per ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Il concetto di vita privata e familiare era interpretato in maniera estensiva, facendo riferimento all’art. 8 della CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU. Veniva dunque considerato, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il livello di integrazione raggiunto in Italia, individuato tramite indici quali il possesso di un contratto di lavoro e il grado di conoscenza della lingua italiana.
Come è stata riformata la protezione speciale?
Il d.l. 20/2023, entrato in vigore dall’11 marzo 2023 ha eliminato la possibilità di richiedere la protezione speciale in presenza di legami familiari sul territorio italiano e in caso di un buon livello di integrazione raggiunto.
È ancora possibile, tuttavia, richiedere la protezione speciale in caso di rischio di persecuzione, tortura o trattamenti inumani e degradanti o in caso in cui il rimpatrio sia contrario a obblighi di diritto internazionale.
Quali domande ricadono sotto la nuova disciplina?
La nuova disciplina sulla protezione speciale si applica alle domande presentate a partire dall’11 marzo 2023. Non si applica, tuttavia, alle domande presentate a partire da tale data, qualora l’appuntamento per la formalizzazione della richiesta di protezione speciale fosse già stato fissato in precedenza.
I permessi ottenuti a seguito della “vecchia” protezione speciale possono essere rinnovati?
I permessi di soggiorno già rilasciati possono essere rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.
Rivolgiti a noi di Integra per la tua richiesta flussi
Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la domanda di protezione speciale. Integra – immigrazione, lavoro e diritti offre una vasta gamma di servizi e si trova a Bologna, in via Miramonte n. 9.
Contattaci subito.