Il d.p.r. 4 ottobre 2022, n. 191 ha apportato interessanti modifiche alla normativa a tutela dei minori stranieri non accompaganti. Vediamo di cosa si tratta.
Cosa si intende per minori stranieri non accompagnati?
Per minore straniero non accompagnato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovi per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sia altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Cosa prevede il nuovo regolamento?
Il nuovo regolamento ha modificato alcune disposizioni del d.p.r. 394 del 1999 (regolamento attuativo del testo unico immigrazione), aggiornandone il testo ormai datato e introducendo alcune importanti novità.
In primo luogo, ha ribadito il concetto per cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel valutare l’esistenza dei requisiti per l’emissione del parere di propria competenza ai fini della conversione del permesso di soggiorno da minore età, deve effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell’avvio di un percorso di integrazione.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato può essere convertito, ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 1-bis del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In tale ipotesi, la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso .
Il regolamento da poco introdotto dispone poi la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per integrazione al minore straniero non accompagnato in caso di decreto di affidamento ai servizi sociali emesso dal tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno non potrà superare la durata fissata dall’autorità giudiziaria nel decreto e comunque scadrà al compimento del ventunesimo anno di età.
Infine, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per minore età o motivi familiari possono svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata al lavoro.
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