PROTEZIONE SPECIALE: SEMPRE POSSIBILE LA CONVERSIONE IN LAVORO

Conversione del permesso di soggiorno: Una recente pronuncia del Tar Veneto, ribaltando l’orientamento della Commissione nazionale asilo, ha affermato che ogni tipo di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere convertito in lavoro. Vediamo di cosa si tratta.

Che cos’è la protezione speciale?

Si tratta di una forma di protezione complementare, introdotta dal d.l. 130/2020. È disciplinata dall’art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del testo unico immigrazione, e viene rilasciata in caso di gravi rischi legati al rimpatrio, alla necessità di rispettare convenzioni e norme internazionali, alla presenza di legami familiari in Italia, all’integrazione e assenza di legami con il proprio Paese d’origine.

Come si richiede la protezione speciale?

È possibile richiedere la protezione speciale seguendo due strade alternative.

La prima possibilità è quella di richiedere la protezione internazionale. La Commissione territoriale competente valuta in primo luogo l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e poi, in caso nessuna delle due venga riconosciuta, procede a valutare l’esistenza dei requisiti per la protezione speciale.

La seconda strada concerne la richiesta diretta al Questore. Lo straniero può prendere appuntamento presso l’ufficio immigrazione competente in relazione alla propria residenza o al proprio domicilio e presente istanza di protezione speciale direttamente in questura, allegando tutta la documentazione utile. La questura invia il fascicolo alla Commissione territoriale, la quale emette un parere vincolante. Se il parere è positivo viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, mentre, se negativo, viene notificato un provvedimento di rigetto.

È possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi lavoro?

In linea di principio sì. Tuttavia, la norma introdotta dal decreto Lamorgese non è del tutto chiara e ha lasciato scoperto il fianco a diverse interpretazioni, fra loro configgenti. Secondo alcuni interpreti, ogni permesso di soggiorno per protezione speciale può essere convertito; secondo altri, invece, può essere convertito solo il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato al termine della procedura di richiesta della protezione internazionale.

La Commissione nazionale asilo ha deciso di appoggiare questa seconda interpretazione e ha emanato una circolare con la quale ha ordinato agli uffici immigrazione di respingere ogni richiesta  di conversione di permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a seguito della domanda diretta al questore.

La questione è approdata al Tribunale amministrativo regionale del Veneto che, con sentenza del 23 novembre 2022, ha ribaltato quanto affermato dalla Commissione nazionale asilo, dichiarando che esiste un solo e unico permesso di soggiorno per protezione speciale e non possono essere effettuate distinzioni in ragione della procedura seguita per richiederlo.

Secondo il Tar, “si rende possibile una interpretazione costituzionalmente orientata in ragione della quale, al ricorrere delle condizioni di cui ai punti 1 e 1.1. dell’art. 19 del TUI, cui il comma 3 dell’art. 32 del d.lgs. 25/2008 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, lo straniero può ottenere un titolo (per protezione speciale, per l’appunto) suscettibile di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a prescindere dal procedimento seguito per ottenerlo, essendo irrilevante che tale permesso sia stato rilasciato in esito a una richiesta direttamente rivolta al Questore” (Tar Veneto, sent. n. 1812/2022).

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