Come si registra in Italia il matrimonio celebrato all’estero fra cittadini italiani o fra una cittadina o un cittadino italiano e una cittadina o un cittadino straniero celebrato all’estero? Vediamolo insieme.
Il matrimonio celebrato all’estero è valido in Italia?
Sì, il matrimonio fra una cittadina o un cittadino italiano e una cittadina o un cittadino straniero celebrato all’estero è perfettamente valido in Italia se registrato nel nostro Paese.
Ai sensi dell’art. 16 d.p.r. 396/2000, “il matrimonio e l’unione civile all’estero, quando gli sposi o le parti dell’unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità
diplomatica o consolare.
Come registrare in Italia il matrimonio celebrato all’estero?
L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia dell’atto di matrimonio o di costituzione dell’unione civile formati all’estero all’ufficiale dello stato
civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all’AIRE o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o dell’unione civile, se gli sposi o le parti dell’unione civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l’interessato, su espresso invito dell’autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.
Cosa fare in caso di errori nell’atto di matrimonio estero?
In caso di errori nell’atto di matrimonio o di costituzione dell’unione civile celebrati all’estero, che dovranno essere trascritti in Italia, qualora tali errori non possano essere corretti dal competente ufficio estero, il richiedente può rivolgersi al Tribunale, sezione volontaria giurisdizione. Il Giudice, valutate le prove, ordinerà all’Ufficiale di stato civile di correggere l’errore e, se del caso, procedere alla registrazione dell’atto.
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