Il ricongiungimento familiare è una modalità di ingresso in Italia molto utilizzata dai cittadini stranieri. Ma è possibile ricongiungere qualunque familiare? Vediamolo insieme.
Cos’è il ricongiungimento familiare?
Il ricongiungimento familiare è la procedura attraverso la quale un cittadino straniero residente all’estero e familiare di un cittadino italiano o di un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante può richiedere un visto di ingresso in Italia.
È possibile il ricongiungimento familiare tra fratelli?
No, non è possibile il ricongiungimento familiare tra fratelli. Esiste tuttavia qualche eccezione.
Se il richiedente è un cittadino extra-comunitario, il ricongiungimento tra fratelli è espressamente escluso. Ai sensi dell’art. 29 del testo unico immigrazione, infatti, è possibile richiedere il ricongiungimento soltanto dei seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Il ricongiungimento tra fratelli non è espressamente previsto nemmeno nel caso in cui il richiedente sia un cittadino italiano.
Tuttavia, ai sensi del d.l. 30/2007, il richiedente in possesso della cittadinanza italiana può ottenere il ricongiungimento dei seguenti familiari:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto un’unione civile;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
Dunque, alla luce della norma citata, è possibile il ricongiungimento del fratello di un cittadino italiano qualora questo risulti a carico, conviva nel paese di provenienza con il richiedente o versi in gravi condizioni di salute e sia assistito personalmente dal richiedente.
Da ultimo, è importante rilevare che, in caso di ricongiungimento familiare con un cittadino italiano, il familiare ricongiunto non deve ottenere il nulla osta, ma può recarsi direttamente in ambasciata o in consolato per richiedere il visto.
Come procedere al ricongiungimento familiare a Bologna.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare si richiede allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna attraverso l’apposito applicativo online.
Nei casi più complessi è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione.
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