La legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. serie generale n. 221 del 21 settembre 2022) del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ha innalzato il limite del minimo vitale. Di cosa si tratta? A quanto ammonta? Scopriamolo insieme?
Che cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è quello strumento che permette a un creditore di rivalersi sui beni del debitore. Per poter procedere al pignoramento è necessario in primo luogo disporre di un titolo esecutivo. Per titolo esecutivo si intende un provvedimento emesso dal giudice recante al proprio interno l’ordine, rivolto al debitore, di pagare le somme dovute al proprio creditore. Esempi di titolo esecutivo sono la sentenza e il decreto ingiuntivo. Ottenuto il titolo esecutivo è necessario notificarlo al debitore. Se quest’ultimo non paga quanto dovuto di sua spontanea volontà, è possibile notificare al medesimo il precetto. Si tratta di un invito espresso a pagare tali somme entro una certa data, che non può essere per legge inferiore a dieci giorni dalla notifica. Se tale termine scade senza che il debitore abbia pagato, è allora possibile procedere al pignoramento.
Il pignoramento può essere mobiliare, se si rivolge ai beni mobili del debitore, oppure immobiliare, se coinvolge gli immobili. Inoltre, il pignoramento può aggredire beni del debitore in possesso di terzi: si tratta del pignoramento presso terzi.
Che cos’è il minimo vitale?
Il mimino vitale è quella parte di pensione o altre indennità che non possono essere pignorate a garanzia del sostentamento del debitore stesso e del suo nucleo familiare.
A quanto ammonta il minimo vitale?
La legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. serie generale n. 221 del 21 settembre 2022) del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ha riformato la normativa precedente, alzando il limite di impignorabilità del minimo vitale a 1.000 euro. Secondo il nuovo comma 7 dell’art. 545 del codice di procedura civile, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Per quanto concerne le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, queste possono essere pignorate soltanto nella misura di un quinto.