Il decreto trasparenze, entrato in vigore a metà agosto, ha introdotto numerose novità per aziende e lavoratori. Tra queste, degne di nota sono le previsioni che riguardano il periodo di prova e la possibilità per i lavoratori di svolere contemporaneamente due impieghi. Vediamole insieme.
Cos’è il decreto trasparenze?
Si tratta di un decreto molto atteso, che ha introdotto novità relative al diritto del lavoro, attuando la direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea. Scopo dichiarato del provvedimento europeo è “migliorare le condizioni di lavoro promuovendo occupazione più trasparente e prevedibile”.
Quando è entrato in vigore il decreto trasparenze?
Il decreto trasparenze è stato adottato il 29 luglio 2022 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2022.
Quali novità ha introdotto il decreto trasparenze nel rapporto di lavoro?
Il decreto trasparenze ha apportato modifiche alla durata del periodo di prova, ha semplificato la possibilità di svolgere un secondo lavoro, ha imposto un livello certo di prevedibilità dell’organizzazione lavorativa, il diritto di precedenza per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio e la formazione obbligatoria per i dipendenti.
Quali novità ha introdotto il decreto trasparenze in tema di periodo di prova?
Secondo l’art. 7 del decreto trasparenze, il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi. Si tratta del termine massimo previsto dalla legge; i contratti collettivi possono abbassare tale limite, ma non alzarlo.
Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.
Questa nuova disciplina si applica ai dipendenti del settore privato e non ai pubblici dipendenti.
Le novità introdotte cristallizzano alcuni orientamenti già da tempo consolidati in giurisprudenza. Secondo i giudici, però, è possibile ripetere il periodo di prova in due successivi contratti di lavoro a termine nei seguenti casi:
- Quando sia decorso un apprezzabile intervallo temporale tra un contratto e l’altro;
- Quando vi sia la necessità per il datore di lavoro, di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modifica nel tempo.
Quali novità ha introdotto il decreto trasparenze in tema di doppio lavoro?
Secondo l’art. 8 del decreto trasparenze, il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di svolgere altro impiego al di fuori del proprio orario di lavoro, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole.
Il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:
- un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- la necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
- il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale.
Queste nuove disposizioni non si applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.
Come richiedere tutela a Bologna in caso di inosservanze da parte del datore di lavoro?
Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato territoriale di Bologna, visitando l’apposito sito web, oppure chiedere aiuto a un avvocato esperto in diritto del lavoro.