Esistono eccezioni alla “sanatoria” prevista dal decreto semplificazioni?
Sì esistono alcune eccezioni e sono previste dall’art. 43 del decreto. Prima di analizzarle una per una, però, vediamo che novità ha introdotto.
Quali sono le novità del decreto semplificazioni in tema di flussi?
Il decreto semplificazioni ha introdotto le seguenti novità in tema di procedura flussi: termini più brevi per l’emissione del nulla osta e del visto, possibilità di sanatoria degli stranieri già presenti in Italia e stipula del contratto di lavoro in attesa della convocazione presso la Prefettura.
Vediamole allo specifico.
Se lo straniero che ha ottenuto il nulla osta si trova in Italia, deve tornare nel suo paese?
Non necessariamente; il decreto semplificazioni ha introdotto una novità in tal senso. Normalmente, la procedura flussi prevede che sia il datore di lavoro a richiedere e ottenere il nulla osta, trasmettendolo poi allo straniero che, nel suo paese d’origine, richiede il visto di ingresso in Italia. A seguito del decreto semplificazioni, tuttavia, lo straniero che si trova in Italia al momento dell’emissione del nulla osta potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno allo Sportello Unico Immigrazione, senza bisogno di alcun visto, se soddisfa uno dei seguenti requisiti:
- è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in Italia prima del 1 maggio 2022;
- si trova in Italia da prima del 1 maggio 2022 e può dimostrarlo tramite dichiarazione di presenza o altre attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Chi è escluso dalla “sanatoria” introdotta con il decreto semplificazioni?
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il permesso di soggiorno in possesso del solo nulla osta tutte le categorie di stranieri indicate nell’art. 43 del decreto semplificazioni.
Vediamole una per una.
- I cittadini stranieri nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La prima ipotesi è poco applicata e riguarda le tipologie di espulsione disposte dal Ministero dell’interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La seconda, invece, è nettamente più applicata e riguarda tutte quelle espulsioni disposte dal Prefetto in caso di delinquenti abituali, professionali, o dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; stranieri che abbiano commesso i gravissimi reati, per lo più di matrice associativa, elencati all’art. 4 d.lgs. 159/2011; ai soggetti di cui all’art. 16 del medesimo decreto;
- Gli stranieri espulsi per ragioni di prevenzione del terrorismo internazionale.
- Gli stranieri che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
- Gli stranieri che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di “patteggiamento”, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
- Gli stranieri che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di “patteggiamento”, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.
- I cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta dei casi in cui lo straniero sia entrato in Italia eludendo i controlli di frontiera o che si sia trattenuto sul territorio italiano senza richiedere il permesso di soggiorno o senza rinnovarlo nei termini.
- Gli stranieri che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di “patteggiamento”, per uno dei reati di cui all’articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998. Si tratta dei reati relativi allo stato di clandestinità.