Quali sono le novità del decreto semplificazioni in tema di flussi?
Il decreto semplificazioni ha introdotto le seguenti novità in tema di procedura flussi: termini più brevi per l’emissione del nulla osta e del visto, possibilità di sanatoria degli stranieri già presenti in Italia e stipula del contratto di lavoro in attesa della convocazione presso la Prefettura.
Vediamole allo specifico.
Cosa prevede il decreto semplificazioni in tema di nulla osta?
Il decreto ha introdotto alcune facilitazioni per l’ottenimento del nulla osta al lavoro subordinato, stagionale o autonomo. In primo luogo, il decreto prevede che il nulla osta deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. I nulla osta, dunque, dovranno essere emessi entro il 22 luglio prossimo.
Una seconda importante novità riguarda il sistema di controlli previsti per l’emissione del nulla osta. Normalmente, il documento viene emesso soltanto se la Prefettura ottiene un parere positivo da parte della Questura e dell’Ispettorato del lavoro competenti. Questi uffici, però, sono attualmente in grande ritardo e non riescono a garantire il rispetto dei termini di legge. Pertanto, il decreto semplificazioni ha previsto che il nulla osta debba essere emesso entro 30 giorni anche nel caso in cui i pareri non siano stati ancora emessi. Tuttavia, verrano effettuati controlli successivi, e il nulla osta verrà revocato nel caso di anomalie, così come il permesso di soggiorno emesso sulla base dello stesso.
Cosa fare dopo aver ottenuto il nulla osta?
Una volta rilasciato il nulla osta, il datore di lavoro lo trasmette al cittadino straniero, che può recarsi all’ambasciata o al consolato italiani nel proprio paese d’origine per farsi rilasciare un visto per lavoro subordinato, lavoro stagionale o lavoro autonomo.
Cosa prevede il decreto semplificazioni in tema di visto?
Il decreto ha previsto una novità anche in merito al rilascio del visto di ingresso per lavoro, imponendo alle ambasciate e ai consolati italiani di emetterlo nel termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda.
Se lo straniero che ha ottenuto il nulla osta si trova in Italia, deve tornare nel suo paese?
Non necessariamente; il decreto semplificazioni ha introdotto una novità in tal senso. Normalmente, la procedura flussi prevede che sia il datore di lavoro a richiedere e ottenere il nulla osta, trasmettendolo poi allo straniero che, nel suo paese d’origine, richiede il visto di ingresso in Italia. A seguito del decreto semplificazioni, tuttavia, lo straniero che si trova in Italia al momento dell’emissione del nulla osta potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno allo Sportello Unico Immigrazione, senza bisogno di alcun visto, se soddisfa uno dei seguenti requisiti:
- è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici in Italia prima del 1 maggio 2022;
- si trova in Italia da prima del 1 maggio 2022 e può dimostrarlo tramite dichiarazione di presenza o altre attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Come si richiede il permesso di soggiorno dopo aver ottenuto il nulla osta?
Il permesso di soggiorno si richiede allo Sportello unico immigrazione (SUI) presso la Prefettura del luogo in cui vive lo straniero. Entro 8 giorni dal proprio ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere un appuntamento al SUI per stipulare il contratto di soggiorno con il proprio datore di lavoro. Sottoscritto il contratto di soggiorno, il SUI rilascia una ricevuta e trasmette la documentazione al Ministero dell’interno per il rilascio del permesso di soggiorno. In attesa dell’emissione del titolo definitivo, la ricevuta rilasciata dal SUI ha valore di permesso di soggiorno temporaneo e permette di lavorare e iscriversi al Servizio sanitario nazionale.
È possibile lavorare in attesa dell’appuntamento allo Sportello unico immigrazione (SUI)?
Sì, il nuovo decreto semplificazioni prevede che, una volta rilasciato il nulla osta, il datore di lavoro può stipulare un contratto di lavoro con lo straniero senza porre in essere alcun accertamento.
Gli accertamenti sulla presenza in Italia da prima del 1 maggio 2022 potranno essere effettuati in un secondo momento da parte della Prefettura e, qualora abbiano esito negativo, il nulla osta verrà revocato e il contratto di lavoro si risolverà di diritto.